Il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso: la Ternana è fuori dalla B
ROMA – Come era nell’aria è arrivata la beffa per la Ternana e le altre società che avevano richiesto il ripescaggio, vale a dire Siena, Pro Vercelli, Novara e Catania. Il Collegio di Garanzia del Coni, presieduto dall’ex Ministro degli Esteri Franco Frattini, ha respinto tutti i ricorsi presentati dai cinque club in questione, lasciando dunque inalterato il format della serie cadetta (19 squadre). La decisione è arrivata questa sera dopo il rinvio stabilito venerdì scorso, giorno in cui sarebbe dovuto essere emesso il verdetto. E’ oramai ufficiale che la squadra del patron Bandecchi dovrà ripartire dalla terza serie, che prenderà avvio domenica prossima.
Lo stesso Frattini, che aveva spinto per il ritorno del campionato a 22 formazioni, non è soddisfatto, come è possibile evincere dalle sue dichiarazioni rilasciate a Sportitalia: “Leggerete le motivazioni all’interno della sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili anche i singoli ricorsi presentati dalle compagini interessate al ripescaggio. Il motivo? È facile: se la sentenza parla di cadetteria a 19 squadre, è inutile discutere chi tra le 6 squadre debba essere accontentata nelle proprie richieste. Personalmente non condivido la pronuncia di inammissibilità, ho il dovere di dirlo. Non ci sono state pressioni su di me, credo che il Collegio di Garanzia abbia ragionato su ipotesi molto diverse al suo interno e queste hanno portato ad una divergenza che, nella storia del Collegio di Garanzia, non c’era mai stata“.
Di seguito il comunicato ufficiale consultabile sul sito del Coni:
“Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite,
HA DICHIARATO INAMMISSIBILI i ricorsi proposti da Ternana (R.G. 73-2018) e Pro Vercelli (R.G. 74-2018) contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., , Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. per l’annullamento del provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018, con il quale la predetta LNPB si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza, previste dal C.U. n. 18 del Commissario Straordinario in data 18 luglio 2018, nonché della decisione assunta dalla medesima LNPB di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l’organico a 19 squadre, resa nota dalla predetta Lega in data 10 agosto 2018, e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni;
nonché i ricorsi proposti da Ternana (R.G. 75-2018) e Pro Vercelli (R.G. 76-2018) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., , Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. per l’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49 e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicato il Calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti decisioni;
La decisione è stata assunta a maggioranza con il dissenso del Presidente del Collegio di Garanzia e di un componente.
HA DICHIARATO IMPROCEDIBILI PER SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE i ricorsi promossi da Ternana (R.G. 69-2018), Siena (R.G. 70-2018) e Pro Vercelli (R.G. 71-2018) contro il Novara Calcio S.p.A. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 008/CFA del 6 agosto 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 007/CFA del 1 agosto 2018), comunicata in pari data, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 8/TFN del 19 luglio 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 7/TFN del 17 luglio 2018), che ha annullato il punto D4 della delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette decisioni“.