70° anniversario della Costituzione repubblicana
Il 2018 è l’anno di ricorrenza del 70° anniversariodell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana. La nascita della Repubblica e l’approvazione della Costituzionenecessitano di un minimo di inquadratura storica.Durante la seconda guerra mondiale (1939-1945) l’Italia fascista faceva parte del c.d. Asse Berlino-Roma-Tokio ed era entrata in guerra a fianco della Germania nazista di Hitler il 10 giugno 1940. Nell’anno 1943, dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia il 10 luglio e l’approvazione dell’ordine del giorno di “sfiducia” al Duce da parte del Gran Consiglio del fascismo, il 25 luglioil Re Vittorio Emanuele III (1900-1944) revocò da primo ministro Mussolini, ne ordinò l’arresto e nominò al suo posto il marescialloPietro Badoglio, visto che la guerra stava per essere perduta e per cercare di restaurare un governo monarchico puro, dopo che il fascismonel c.d. “ventennio”(1922-1943) aveva rivoluzionato lo Stato liberaletrasformandolo in un regime dittatoriale (Stato totalitario). Con l’armistizio di Cassibile nella Sicilia liberata, firmato dal generale Castellano per il governo militare Badoglio I(luglio ’43- aprile ’44) e da un delegato del generale Eisenhover, Comandante in capo delle forze Alleate e proclamato l’8 settembre 1943, l’alloraRegno d’Italia cessò le ostilità contro gli Alleati (Regno Unito con Churchill e Stati Uniti d’Americacon Roosevelt, oltre la Francia con De Gaulle capo del CFLN e Presidente del governo provvisorio ed anche l’Unione Sovieticacon Stalin e la Cinacon Chiang-Kai-sheK) e diventò cobelligerante a fianco degli Alleati stessidichiarando guerra, il 13 ottobre, alla Germania nazista che, dopo l’armistizio dell’8 settembre e lo sbarco degli alleati a Salerno, con le sue divisioni della Wehrmacht e SS aveva occupato l’Italia centro-settentrionale ed aveva voluto e concretamente diretto la c.d. Repubblica di Salò .
Nell’anno 1944loStatuto Albertino(la “carta costituzionale” della Monarchiadel Regno di Sardegna poi divenuto Regno d’Italia (1861-1946) di 84 articoli, concessa da Carlo Alberto di Savoiail 4 marzo 1848) venne in gran parte sostituito dalla c.d.“Costituzione provvisoria”a seguito della soluzione di emergenza e transitoria, da attuare dopo la liberazione di Roma (poi avvenuta il 4 giugno), come mediata da Enrico De Nicola e derivante dall’iniziativa di Palmiro Togliatti di anteporre la lotta antifascista alla deposizione della Monarchia entrando nel governo Badoglio II(22 aprile-18 giugno ’44), il primo governo politico post-fascistasostenuto dai sei partiti del C.L.N.e con Vicepresidente Togliatti. La soluzione transitoria era stata sancita nel “Patto di Salerno”, sede del governo Badoglio,dell’aprile ’44 (c.d. svolta di Salerno),in base al quale il Re Vittorio Emanuele III si sarebbe ritirato a vita privata e avrebbe nominato il figlio, Umberto di Savoia, Luogotenente(non Re) del Regno(e non del Re, con richiamo invece alla Corona), come in effetti avvenne il 5 giugno ’44, e un’Assemblea costituenteavrebbe poi deciso la forma istituzionale del nuovo Stato italiano dopo la fine della guerra. In proposito la Campagna d’Italia(1943-1945) condotta dagli Alleatilungo le successive linee difensive tedesche finirà con la sconfitta totale delle forze armate nazifasciste e la formale Resa incondizionata di Caserta del 29 aprile 1945, divenuta effettiva il 2 maggio; nella guerra di liberazione italiana,condotta dall’Esercito cobelligerante italiano e dalle Brigate partigiane nell’ambito della Resistenzadurante la Campagna d’Italia, la data del 25 aprile 1945, incui il C.L.N. Alta Italia proclamò l’insurrezione generale nei territori ancora occupati dai nazifascisti con la liberazione in particolare di Milano e Torino, verrà scelta, con legge 260 del 1949 sulle ricorrenze festive, comeanniversario simbolico della liberazionedi tutto il territorio nazionale dalla dittaturafascista e dall’occupazionenazista in Italia e della fine della seconda guerra mondiale nel nostro Paese.
Il 18 giugno 1944 venne quindi costituito il primo Governo di Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.)e cioè dell’organo che provvisoriamente sostituiva le Camere e designava in modo vincolante il Governo alla Corona. Il C.L.N. era composto da rappresentanti deisei partiti antifascistie cioè del partito socialista italiano di unità proletaria, partito comunista italiano, partito d’azione, partito della democrazia cristiana, partito liberale italiano e partito democratico del lavoroai quali, nel periodo dei governi del maresciallo Badoglio, talvolta si aggiungeva il partito repubblicano italianoche, pur perseguendo un’azione politica concorde, non aveva formalmente aderito al patto di unità d’azionenel campo politico e in quello della lotta contro i tedeschi e i fascisti stretto tra gli altri e dal quale nacquero appunto i Comitati di Liberazione Nazionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri dei governi di C.L.N. fu affidata prima al Presidente del C.L.N. Ivanoe Bonomi(pDL- 18 giugno 1944-21 giugno 1945- governi Bonomi II e III), poi a Ferruccio Parri(PdA- 21 giugno 1945-10 dicembre 1945) e infine ad Alcide De Gasperi(DC-governo De Gasperi I-dicembre 1945-luglio 1946, ultimo governo del Regno d’Italia), tutti di unità nazionale, composti da DC, PCI,PSIUP,PLI,PdA e pDL e nominati dal Luogotenente del Regno Umberto II.
Con il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151(poi convertito in legge in sede di promulgazione della Costituzione con la disposizione transitoria XV) fu approvata la c.d.“Costituzione provvisoria”che assegnava appunto la scelta delle forme istituzionali al popolo italiano mediante l’elezione, a suffragio universale diretto e segreto,diun’Assemblea costituente per deliberare la nuova Costituzione ad avvenuta liberazione del territorio nazionale e attribuiva al Governo, oltre il potere amministrativo, anche il potere legislativo con promulgazione delle leggi da parte del Luogotenente generale del Regno fino all’entrata in funzione del nuovo Parlamento che li avrebbe dovuti approvare, come poi avvenne. La”Costituzione provvisoria” fu in seguito parzialmente modificata e completata con il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 48,che in particolare demandò alla diretta volontà popolare, mediante referendum, la scelta della forma istituzionale del nuovo Stato italiano, come poi avvenne nelle elezioni dei giorni 2 e 3 giugno 1946(le prime elezioni liberedopo il 1924, anno delle elezioni per la Camera e del rapimento e assassinio diGiacomo Matteotti-Deputato e segretario del PSU), in cui gli elettori e, per la prima volta, anche le elettriciespressero il voto per il referendum istituzionale, scegliendo la Repubblicae contemporaneamente per l’elezione dell’Assemblea costituente. Ai governi del Regno fecero seguito, dopo il referendum istituzionale ela nascita della Repubblica Italiana,i due governi sempre di C.L.N. e di unità nazionaleDe Gasperi II e III(luglio 1946-giugno 1947- DC,PCI,PSIUP,PRI), e il governo di centrismoDe Gasperi IV(giugno 1947-maggio 1948-DC,PSDI,PLI,PRI), primo di una serie di governi centristi, di coalizione o monocolori DC con appoggi esterni, fino al1963.
L’Assemblea costituente(giugno 1946-gennaio 1948), composta da556 Deputati(207 della DC, 115 del PSIUP, 104 del PCI, 33 del PLI, 30 dell’UQ, 23 del PRI, 16 del BNL, 9 del pDL, 7 del PdA e gli altri 12 di partiti e movimenti minori)i e con Presidenti prima Giuseppe Saragat(PSIUP) e poi Umberto Terracini(PCI), come primo atto, il 28 giugno 1946 nominòCapo provvisorio dello Statol’avvocato Enrico De Nicola (PLI-luglio 1946-dicembre 1947) e primo Presidente della Repubblica italianadal 1° gennaio all’11 maggio 1948, cui succedette l’economista e accademico Luigi Einaudi (PLI–1948-1955) eletto dal nuovo Parlamento dopo le elezioni politiche del 18 e 19 aprile 1948con lo straordinario successo della DC guidata da De Gasperi e la netta sconfitta del Fronte Popolare Democratico del PCI E PSI dopo la scissione socialdemocratica di Saragat nel 1947. L’Assemblea iniziò i suoi lavori creando la “Commissione dei settantacinque”con Presidente il giurista Meuccio Ruinie componenti i migliori nomi del diritto e della politica di allora (tra cui G. La Pira, G. Leone, A. Moro, C. Mortati, E.P. Taviani, E. Di Vittorio, N. Iotti, P. Togliatti, A. Giolitti, L. Basso, P. Calamandrei, A. Bozzi e altri) e che si articolò in tre Sottocommissionisui diritti e doveri dei cittadini, sull’organizzazione costituzionale dello Stato e sui rapporti economici e sociali.
La Costituzione della Repubblica italiana, checostituisce il patto fondativo della nostra democrazia ed è composta di 139 articoli suddivisi in Principi fondamentali, Parte I-Diritti e doveri dei cittadinie Parte II-Ordinamento della Repubblica, oltre XVIII disposizioni transitorie e finali,fu approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre 1947dopo 163 sedute in aula, venne promulgata dal Capo dello Stato De Nicola il 27 dicembre 1947,pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 298 (Ed. Str.) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
La Costituzione repubblicana presenta alcune caratteristicheche derivano da scelte fondamentali e ben meditate dei nostri Costituenti. E’ una Costituzione “lunga” diversamente dalle prime Costituzioni ottocentesche di regola “brevi”,che lasciavano troppo spazio alla legislazione ordinaria, secondo un’impostazione già contrastata dal liberalismo di fine ‘800 e dalle democrazie del primo ‘900 con la Costituzione lunga di Weimar che instaurava una Repubblica democratica in Germania e quella della nuova Repubblica austriaca subito dopo la fine della prima guerra mondiale, entrambe caratterizzate da una maggioresistematicità. I nostri Costituenti, nel 1947, optarono per una Costituzione lunga anche perché l’Italia usciva da una dittatura ed era forte l’esigenza di regolare dettagliatamente iprincipi fondamentali di libertà e convivenza civile per rendere più difficoltosi eventuali nuovi sovvertimenti degli stessi. Su questo aspetto l’attenzione deve essere sempre alta in quanto la Costituzione può certo abbisognare di aggiornamentima non tali da comportare lo stravolgimento deivalori fondanti.
Inoltre, dopo l’esperienza della precedente costituzione “flessibile”caratterizzante lo Statuto Albertino che, lasciato alla mercé delle Camere, era stato via via demolito con semplici leggi ordinarie, i Costituenti italiani optarono per una Costituzione “rigida” non modificabile dalle leggi ordinarie ma solo da leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionalicon il procedimento particolare ed i limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 138 e 139della Costituzione stessa. Essa si è così posta e si pone tuttora al vertice nella gerarchia delle fontidell’ordinamento italiano. Per quanto riguarda il controllo di conformità delle leggi ordinarie alla Costituzione, fu scelto di affidarlo ad un organo apposito che è la Corte costituzionalein quanto, in caso di accertato contrasto con la Costituzione di una norma di legge ordinaria, la stessa viene cancellata dall’ordinamento con effetto erga omnes (nei confronti di tutti) e non per il singolo caso, come sarebbe stato se fosse stato scelto un controllo costituzionale c.d. diffuso e cioè affidato a tutti i giudici che avrebbe portato di sicuro ad interpretazioni difformi del diritto costituzionale.
La terza scelta dei Costituenti fu quella del tipo di Repubblica el’art. 1 afferma che “L’Italia è una Repubblica democratica”(Stato Democratico) e che “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”e cioè che l’organo costituzionale originario è il corpo elettoraleo parte attivadel popolo ma esclude che la sovranità del popolopossa scavalcare qualunque norma (Stato di diritto)prevedendo invece che la sovranità debba essere esercitata soltanto nelle forme indirette e o dirette previste dalla Costituzione stessa. La democrazia modernanon coincide con la democrazia diretta delle antiche città greche che amministrava sia la politica che la giustizia. Il principio democratico oggi si realizza in forma di democrazia rappresentativadove la rappresentanza non è basata sul modello di diritto privato del “mandato imperativo” ma si configura, più che come rappresentanza di volontà, come rappresentanza di interessi. Caratteristiche importanti dello Stato democratico sono il suffragio universaleche tende a far coincidere governanti e governati, le libertà civilidei cittadini e le libertà politichenon solo di espressione del voto libero e segreto ma anche di raggrupparsi in associazioni politiche o pluralità di partitiper evitare che diventi la dittatura del partito unico (Stato totalitario). La nostra Costituzione inoltre sottolinea non solo la democraticità formale, appunto la democrazia di tipo occidentale, ma anche un forte grado disocialità in quanto all’art. 1 viaggiunge “fondata sul lavoro” e all’art. 3 afferma che “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” ed ancora all’art. 4 dice“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.” (quindi Stato sociale,come caratteristica dei moderni Stati di diritto fondati sul principio di uguaglianzae sugli interventi pubblicinell’economia e nella società o c.d. sistema ad economia mista).
Tra i tre tradizionali tipi di Repubblica, quello presidenziale, quello direttoriale e quello parlamentare, i costituenti hanno optato per la Repubblica parlamentare,con un Presidente della Repubblica che nomina il Governo, il quale è responsabile verso le Camere in base al meccanismo della fiducia, ma con il contestuale affidamento al Presidente della Repubblica del potere di scioglimento anticipato delle Camere stesse. La nuova Costituzione, recependo il suddetto schema essenziale di Repubblica parlamentare, in parte se ne discosta per alcune sue caratteristiche atipichecome il fatto che il Presidente della Repubblicaè stato dotato anche di poteri di controllo, di equilibrio e di stimolo, nonché di poteri autonomiquali il c.d. “veto sospensivo” in sede di promulgazioni delle leggi (art. 74), il potere di messaggio libero (art. 87) e quello di nomina di un terzo dei giudici della Corte costituzionale (art. 135). Inoltre la Carta contiene la novità dell’introduzione della Corte Costituzionaleche limita in modo efficace i poteri dell’organo legislativo controllandone la conformità dell’attività ai principi e disposizioni della Legge Fondamentale e attribuisce rilevanza costituzionale al Consiglio superiore della Magistratura (CSM) che garantisce la separazione dei poterilimitatamente all’indipendenza dei giudici dagli altri poteri dello Stato (art. 101 “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti solo alla legge.” dove si è voluto anche sottolineare che la giustizia non è di classe ma popolaree cioè effettivamente uguale per tutti. Infine altra caratteristica fondamentale della nostra Costituzione è quella dell’importante sviluppo che attribuisce alle autonomie, sia a quelle territorialicon l’istituzionedi 19 Regioni (art. 131), poi divenute 20 nel 1963 con il distacco del Molise, con potere legislativo ma prive del potere giurisdizionale e senza proprie forze di polizia (c.d. Stato regionale,senza sfaldamento dell’unità nazionale- art. 5 “La Repubblica, una e indivisibile,..”e diverso anche dallo Stato federale) e con la rilevanza costituzionale attribuita alle autonomie locali (Comuni, Province e, dal 2001,Città metropolitane),sia a quelleistituzionali dei corpi intermedi come la famiglia, le associazioni civili, religiose, politiche e sindacali e sia a quelle individuali come i diritti di libertà affermati con vigore, rigore e limiti determinati, quasi mai affidati alle scelte del potere legislativo e mai all’arbitrio dell’esecutivo (In proposito quest’anno è ricorso anche il70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, composta da un preambolo e 30 articoli con l’impegno degli Stati membri a perseguire il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali, approvata a Parigi il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale dell’ONU, di cui già facevano tutti gli Stati Alleati nella 2^ guerra mondiale e non quelli del c.d. Asse che entreranno nell’ONU solo nel 1955 (Italia), 1956 (Giappone) e 1973 (Germania).
La Costituzione italiana, pur essendo naturalmente il risultato di un compromesso tra le forze politiche dell’epoca, nel suo complesso fa trasparire gli ideali di innovazione delle strutture dello Stato, di quello della dittatura fascista ma anche di quello della monarchia sabauda, ideali che erano stati anche i valori e simboli della Resistenza contro il nazifascismo nellaguerra di liberazione italiana. Principi e valori che, in particolare, si concretizzavano nella democrazia rappresentativa o indiretta ma in parte anchedirettacon la previsione degli istituti del referendum popolare abrogativo e del potere di iniziativa legislativa da parte del popolo, nella garanzia dellelibertàindividuali e di gruppo, della pari dignità sociale, dell’eguaglianza di fronte alla leggedi tutti i cittadini e di quella tendenziale nelle condizioni di partenza, delle autonomie e deldecentramento. Gli anniversaridella Costituzione repubblicana, almeno quelli decennali, meritano attenzione e celebrazione da parte di tutte le Istituzioni pubbliche ein particolare di quelle elettiveche incarnano la nostra democrazia rappresentativa e pluralista, unbeneda custodire e preservare anche rispetto ad eventuali nuovi avventurismi.
Li 22 dicembre 2018
Dr. Alfonso Gentili – ex Segretario Generale della Provincia di Perugia