Direttore tecnico dell’agenzia di viaggi: novità per l’esercizio della professione
PERUGIA – Novità in arrivo per l’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo grazie al provvedimento che è stato approvato dalla Giunta regionale dell’Umbria su proposta del vice presidente della Regione ed assessore al turismo Fabio Paparelli, relativo alle modalità per la verifica del possesso dei requisiti di conoscenze e attitudini professionali.
“La nuova legislazione turistica regionale dispone che la gestione tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo e della filiale competa alla figura di direttore tecnico che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo – ha detto Paparelli -. Con questo atto – spiega – l’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di direttore tecnico, oltre che attraverso un esame di abilitazione, potrà essere attenuta anche con la verifica del possesso di specifici requisiti professionali stabiliti dalla Regione Umbria”.
Potranno ottenere la qualifica di direttore tecnico:
1) titolari di agenzia di viaggio che hanno svolto la relativa attività per almeno 5 anni consecutivi (l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni dalla data di presentazione della domanda); oppure per 3 anni consecutivi con il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico o di titoli universitari ad indirizzo turistico, o di titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni; oppure 4 anni consecutivi di attività ed in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico o di titoli universitari ad indirizzo turistico, o di titoli di formazione professionale specifica di almeno due anni; oppure 3 anni consecutivi di attività più 5 anni come lavoratore subordinato in agenzia di viaggio con le mansioni previste dal IV livello o superiore in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo (l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni dalla data di presentazione della domanda);
2) I dirigenti di azienda ai sensi del vigente CCNL dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che hanno svolto la relativa attività per almeno: 5 anni consecutivi (l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni dalla data di presentazione della domanda); 3 anni consecutivi ed essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico, o di titoli universitari ad indirizzo turistico, o di titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni; 4 anni consecutivi di attività e titoli di formazione professionale specifica di almeno due anni.
E ancora: 3 anni consecutivi di attività e 5 anni come lavoratore subordinato in agenzia di viaggio con le mansioni previste dal IV livello o superiore in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo (l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni dalla data di presentazione della domanda).
3) I dipendenti e/o lavoratori subordinati di agenzia di viaggio ai sensi del vigente CCNL che hanno svolto la relativa attività per almeno: 5 anni consecutivi ed in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico, oppure titoli universitari ad indirizzo turistico, oppure titoli di formazione professionale specifica di almeno tre anni; 6 anni consecutivi ed in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico, o di titoli universitari ad indirizzo turistico, o di titoli di formazione professionale specifica di almeno due anni.
La domanda di riconoscimento può essere presentata da residenti nella regione Umbria o da persone provenienti da altre regioni, ma con incarico a svolgere l’attività di direttore tecnico presso un’agenzia di viaggio e turismo con sede operativa nella regione Umbria.
Per informazioni più dettagliate http://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/direttore-tecnico-di-agenzia-di-viaggi