Prorogate le Ordinanze contro la prostituzione e l’accattonaggio a Gualdo Tadino
GUALDO TADINO – Continua la lotta dell’Amministrazione Comunale volta a contrastare il degrado urbano ed arginare i fenomeni dell’accattonaggio e mendicità molesta e quello della prostituzione.
Nella giornata di lunedì 25 marzo sono state firmate dal Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti le ordinanze N° 47 e N° che prorogano nel territorio comunale la lotta ai “fenomeni di accattonaggio e mendicità” e il “contrasto alla prostituzione su strada e per la tutela della sicurezza urbana”.
“Dopo aver introdotto con successo queste due misure volte a contrastare i fenomeni della prostituzione e dell’accattonaggio – sottolinea il Sindaco Presciutti – abbiamo deciso di prorogare le due ordinanze che hanno l’obiettivo di contrastare il degrado urbano, tutelare l’immagine della città e la sicurezza dei cittadini favorendo la cultura della legalità. Gualdo Tadino è una comunità esempio di accoglienza e integrazione, ma dobbiamo combattere chi sfrutta in modo improprio le persone e specula sulle situazioni di disagio. Le due Ordinanze emesse, che vanno ad aiutare anche il prezioso lavoro di tutte le Forze dell’Ordine con le quali collaboriamo quotidianamente, in questi mesi hanno già portato i primi risultati, riducendo fortemente ed eliminando, in diversi casi, questi due fenomeni. Pertanto continuiamo spediti su questa strada che si sta rivelando molto efficace”.
Nello specifico l’ordinanza N° 47 comunica che:
“in tutto il territorio comunale di Gualdo Tadino – si legge nell’ordinanza – è fatto divieto fino al 25/09/2019 a chiunque di contattare soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, abbigliamento o modalità comportamentali manifestino comunque l’intenzione di esercitare tale attività, nonché concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via.
Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti dediti alla prostituzione costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza.
E’ fatto divieto a chiunque di:
– porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere un abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità,ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione.
– Di chiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti in precedenza e/ o di concordare con gli stessi prestazioni sessuali a pagamento”.
La violazione della presente ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 516,00.
L’ordinanza punta anche alla sicurezza della circolazione stradale e quindi all’incolumità pubblica, visti i comportamenti imprudenti ed imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento. Il primo cittadino intende inoltre contrastare l’interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione.
Questo invece il testo integrale dell’ordinanza N° 48 del 25-03-2019:
IL SINDACO
Considerata la notevole presenza di soggetti che, specie agli ingressi o nei parcheggi dei centri e degli esercizi commerciali, presso le intersezioni stradali, nei mercati su aree pubbliche ed in altri luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell’accattonaggio anche in circostanze di tempo e di luogo o in numero tale da incutere timore ed apprensione nei cittadini
Considerato che soprattutto nei luoghi sopra richiamati la presenza di mendicanti è talmente assidua ed insistente da pregiudicare la corretta fruibilità, la dignità ed il decoro dei predetti luoghi
Considerato altresì che il fenomeno se per un verso è monitorato attentamente dai Servizi Sociali Comunali al fine di attivare ogni opportuna iniziativa tesa ad aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza,dall’altro deve essere oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l’incolumità degli stessi mendicanti, alla possibilità che vi siano vere e proprie organizzazioni criminali che sfruttano i soggetti più deboli impiegati come mendicanti
Ritenuto quindi di dover adottare provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un’ordinata e civile convivenza nell’interesse dei mendicanti stessi che ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani ed i siti dove è necessario contrastare l’accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente lo sfruttamento dei soggetti citati
Dato Atto peraltro che in ogni caso di effettiva condizione di indigenza può essere attivato il ricorso ai Servizi Sociali Comunali, nonché alle numerose benemerite associazioni di assistenza e volontariato presenti e molto attive sul territorio comunale
Visto l’art. 54 comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000n. 267 – testo unico degli enti locali – come novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 5 Agosto 2008, con il quale viene disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 54 del D.Lgs 267/2000, sopracitato, consentendo al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni che possono offendere la pubblica decenza , turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici e favoriscano l’insorgere di situazioni di degrado urbano
Visto il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in L. 18 aprile 2017 n. 48 avente ad oggetto “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”
Dato atto che il presente provvedimento ha carattere temporaneo, al solo fine di combattere il fenomeno ed impedire l’aggravarsi di situazione di pericolo per la sicurezza urbana, con scadenza 13 Febbraio 2019, e che pertanto viene rispettato il dettato della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 4/4/2011, che ha escluso la possibilità per i Sindaci di emanare ordinanze senza limite di tempo in tale materia
ORDINA
Con decorrenza immediata fino alla cessazione della situazione sopra enunciata e comunque non oltre il 25/09/2019 :
- E’ vietata l’arrività di accattonaggio e di mendicità moleste – con modalità ostinate, reiterate, continuative ed insistenti o minacciose – che turbi l’incolumità e la sicurezza dei cittadini o ne impedisca e/o limiti l’accesso, la fruizione o l’utilizzo delle aree, spazi o luoghi pubblici ed aperti al pubblico, su tutto il territorio comunale; Sono altresì vietate tali attività mediante il coinvolgimento di minori, anziani, disabili e lo sfruttamento di animali d’affezione
- E’ fatto divieto nelle aree verdi pubbliche o di uso pubblico, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico ubicati nelle zone adiacenti di tutti i centri e degli esercizi commerciali della città, delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi di pubblica utilità, dei luoghi di culto, di porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o latra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce , pacchi o borse o individuare posteggi liberi.
- Visto l’art. 7 bis del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa fra i 25,00 euro ed i 500,00 euro
- E’ altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell’attività di accattonaggio e l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20 comma 3 della legge 689/81. Il denaro oggetto di eventuale sequestro dovrà essere devoluto ed utilizzato per finalità e scopi di carattere sociale.